Modalità di accesso
La persona che desidera risiedere nella Casa Famiglia Villa Rosa Fiorita deve presentare istanza al Responsabile del servizio anziani dell’Azienda (di seguito denominato Responsabile). Il Responsabile accertate le condizioni psico-fisiche della persona richiedente comunica all’interessato e alla Direzione l’idoneità all’ammissione con l’eventuale posizione occupata nella lista d’attesa.
All’atto dell’ammissione la persona interessata a risiedere nella Residenza Villa Rosa Fiorita e/o i parenti provvederanno a:
Prendere visione del regolamento interno;
Prendere visione del costo della retta di soggiorno e delle modalità del pagamento della stessa;
Fornire al Responsabile i propri dati anagrafici oltre ai nomi ed agli indirizzi delle persone alle quali rivolgersi in caso di necessità
CAPO I Ammissione
Art. 1
La casa famiglia, assicura assistenza a persone autosufficiente o parzialmente autosufficienti.
La persona che desidera risiedere nella Casa Famiglia deve presentare istanza al Responsabile del servizio anziani dell’Azienda (di seguito denominato Responsabile). Il Responsabile della struttura accertate le condizioni psico-fisiche della persona richiedente comunica all’interessato e alla Direzione l’idoneità all’ammissione con l’eventuale posizione occupata nel la lista d’attesa.
Art. 2
All’atto dell’ammissione la persona interessata a risiedere nella Casa Famiglia e/o i parenti provvederanno a:
Prendere visione ed accettare integralmente il presente regolamento interno e accettarlo integralmente;
Compilare debitamente la Domanda di Ammissione
Prendere visione del costo della retta di soggiorno e delle modalità del pagamento
Fornire al Responsabile i propri dati anagrafici oltre ai nomi ed agli indirizzi delle persone alle quali rivolgersi in caso di necessità;
in caso di soccorso urgente, la struttura è autorizzata a prendere decisioni; successivamente appena possibile sarà contattato il parente di riferimento
in caso di soccorso parzialmente urgente, sarà contattato direttamente il parente di riferimento; se il parente di riferimento, trascorse le due ore successive allevento non sarà raggiungibile, la struttura sarà autorizzata a prendere decisioni per il paziente stesso.
Consegnare il proprio corredo personale debitamente contrassegnato come indicato dal Responsabile
I modelli di richiesta di ammissione, con i relativi allegati sono approvati con determinazione dal responsabile della Casa Famiglia.
CAPO II Retta di Soggiorno
Art. 3
La retta di soggiorno da diritto all’assegnazione del posto letto in stanza singola o non, al vitto ed ai servizi socio-assistenziali riportati nel presente regolamento.
La persona residente è tenuta a versare, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, la retta mensile di soggiorno, salvo quanto eventualmente disciplinato nello Statuto della Casa Famiglia.
Si precisa che la Casa Famiglia non si assume nessun onere per prestazioni specialistiche e ospedaliere a favore dei residenti. Le spese rivenienti da necessità personali o che non rientrino tra quelle a carico del S.S.N. (Ticket relativi ai medicinali, ad indagini diagnostiche, di laboratorio, trasferimenti in ambulanza ecc.), sono a carico della persona residente. .
Tali spese, ed in particolare quelle non fatturabili, non possono essere anticipate dall’Azienda.
I casi di ricovero ospedaliero, o assenza volontaria dalla struttura, non danno luogo all’interruzione del pagamento della retta di soggiorno, che deve comunque essere corrisposta se s’intende mantenere il posto in struttura.
Diversamente, potrà essere attivato quanto disciplinato dall’art. 15 del presente regolamento “Dimissioni”. In tale ultimo caso il Responsabile della Casa Famiglia favorirà il rientro in struttura solo in presenza di posti letto disponibili. La retta relativa al primo mese di soggiorno in struttura non può, in alcun caso essere restituita, nemmeno a seguito di decesso o dimissioni volontarie, essendo incluse in tale prima retta tutte le spese iniziali di accoglienza e di assistenza alla persona ricoverata. La retta di soggiorno può subire, nel tempo, una variazione in relazione al costo della vita e/o alla qualità dei servizi erogati nonchè dalla valutazione AGED effettuata dal Medico della struttura e dal Responsabile.
CAPO III Vita Comunitaria
Art. 4
La Persona residente ha la facoltà di arredare la propria stanza con piccoli arredi di sua proprietà compatibilmente agli spazi disponibili.
L’ospite deve consegnare il suo corredo personale ( indumenti intimi e abbigliamento base per tutte le stagioni) agli operatori della struttura. L’Azienda non è responsabile in ordine alla custodia dei valori che la persona intende trattenere in struttura.
Art. 5
La Persona residente nella Casa Famiglia è invitata ad assumere un comportamento finalizzato al mantenimento dell’igiene ambientale della propria stanza e ad assicurare la cura degli impianti e delle apparecchiature, anche segnalando al Responsabile della Casa Famiglia l’eventuale cattivo funzionamento degli stessi e consentendo al personale interessato l’accesso nella stanza per effettuare le pulizie, i controlli e le riparazioni necessarie.
Art. 6
La persona residente può ricevere visite, nel rispetto della riservatezza e della quiete degli altri ospiti.
Non è consentito alla persona residente di ospitare nella propria stanza altre persone nelle ore notturne, qualunque sia il grado di parentela, salvo i casi in cui, per accertata necessità, il Responsabile della Casa Famiglia autorizzi espressamente tale presenza.
Art. 7
Il Responsabile della Casa Famiglia, per sopravvenute esigenze della vita comunitaria o per mutate condizioni fisiche della Persona residente, può disporre il trasferimento in stanza diversa da quella assegnata al momento dell’ammissione.
Art.8
La Persona residente:
eviterà di richiedere al personale prestazioni non previste dal normale servizio, evitando di esercitare pressioni per ottenere un trattamento di favore;
favorirà, con il personale della Casa Famiglia, l’instaurazione di rapporti interpersonali basati sul reciproco rispetto e sulla comprensione;
rivolgerà eventuali richieste straordinarie o segnalazioni d’inadempienze esclusivamente al Responsabile della Casa Famiglia
Art. 9
La Persona residente nella Casa Famiglia è tenuta a risarcire i danni arrecati a persone e/o cose, per accertata incuria o trascuratezza, determinate dal proprio comportamento. L’Azienda declina ogni responsabilità per danni che possono ricadere su persone e/o cose per cause indipendenti dall’organizzazione interna.
Art. 10
Il menu viene definito su base settimanale e viene reso noto mediante esposizione nella sala da pranzo. Il Responsabile della Casa Famiglia può assicurare la preparazione di particolari diete su prescrizione del medico .
Art. 11
La prima colazione, il pranzo e la cena sono servite in sala da pranzo. In caso di necessità il Responsabile della Casa Famiglia può autorizzare il servizio in camera.
Art. 12
La Persona residente agisce compatibilmente con le esigenze determinate dal normale svolgimento della vita comunitaria e con il proprio stato di salute. La Persona residente Può ricevere visite negli orari prestabiliti, impegnandosi al mantenimento della quiete nelle ore riservate al riposo.
Art. 13
Alla Persona residente è fatto divieto di:
stendere alla finestra capi di biancheria;
gettare acqua e/o rifiuti dalle finestre;
vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi rifiuto che arrechi danno al buon funzionamento degli impianti;
utilizzare fornelli,stufe o altre attrezzature elettriche o a gas che non siano fornite dalla struttura senza l’autorizzazione scritta del responsabile della struttura;
usare apparecchi rumorosi che arrechino disturbo agli altri residenti;
asportare dalle sale comuni oggetti che facciano parte dell’arredo;
giocare d’azzardo;
introdurre animali od oggetti che possano determinare inconvenienti di ordine igienico.
CAPO IV Diritti degli utenti
Art. 14
La Casa Famiglia garantisce agli utenti il pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
All’interno della Casa Famiglia è garantita l’assistenza religiosa secondo le modalità da concordare, per i cattolici, con l’Ordinario Diocesano. Per le altre fedi religiose si rimanda alla Carta dei Diritti, da adottarsi con apposito regolamento.
CAPO V Dimissioni
Art.15
La dimissione di un ospite è determinata:
dalla richiesta dello stesso o della persona che ne abbia cura ed interesse
dal riconoscimento insindacabile da parte del responsabile della struttura di uno stato di pericolosità per sé e per gli altri ovvero una intervenuta inidoneità alla vita comunitaria nella Casa Famiglia
dall’assenza temporanea, prolungata per oltre un mese e non dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni debitamente comunicate al Responsabile della struttura
dal mancato pagamento totale o parziale della retta prevista per due mesi consecutivi.
dal mancato pagamento nei termini previsti al precedente art. 3
dal mancato rispetto del presente regolamento.
In caso di dimissioni volontarie l’ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare preavviso di 15 giorni; in caso contrario l’ospite dovrà versare il corrispettivo di retta pari a 15 giorni all’atto dell’uscita dalla Residenza Protetta dell’ospite.